Art. 1117 cod. nav. — Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 1117. Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.
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