Art. 1115 cod. nav. — Abbandono di pilotaggio
Testo dell'articolo
Art. 1115. Abbandono di pilotaggio
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
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