Art. 1104 cod. nav. — Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato
Testo dell'articolo
Art. 1104. Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni. La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone. Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
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