In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 1101 cod. nav. — Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso

Testo dell'articolo

Art. 1101. Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1101 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale