Art. 1101 cod. nav. — Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
Testo dell'articolo
Art. 1101. Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1101 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
