In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 59 cod. nav. — Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

Testo dell'articolo

Art. 59. Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna. L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed esercizio e' richiesta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 59 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale