Art. 1098 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 1098. Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio
Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e' punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.
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