Art. 1092 cod. nav. — Circostanze aggravanti
Testo dell'articolo
Art. 1092. Circostanze aggravanti
La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso:
1) per fine politico;
2) con violenza o minaccia;
3) all'estero;
4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
5) collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.
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