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Art. 1092 cod. nav. — Circostanze aggravanti

Testo dell'articolo

Art. 1092. Circostanze aggravanti

La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso:

1) per fine politico;

2) con violenza o minaccia;

3) all'estero;

4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;

5) collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.

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Avv. Federico Papa
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