Art. 1088 cod. nav. — Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Testo dell'articolo
Art. 1088. Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
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