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Art. 684 cod. nav. — Pubblicita' del provvedimento

Testo dell'articolo

Art. 684. Pubblicita' del provvedimento

Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalita'.

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Avv. Federico Papa
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