Art. 674 cod. nav. — Liberazione dopo il pignoramento
Testo dell'articolo
Art. 674. Liberazione dopo il pignoramento
La facolta' prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' egli nel termine di trenta giorni proceda in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo seguente.
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Note professionali
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