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Art. 658 cod. nav. - Persone ammesse a fare offerte

Testo dell'articolo

Art. 658. Persone ammesse a fare offerte

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

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