Art. 649 cod. nav. — Giudice dell'esecuzione
Testo dell'articolo
Art. 649. Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che e' stato formato. Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina e' fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile .
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