Art. 643 cod. nav. — Competenza
Testo dell'articolo
Art. 643. Competenza
L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile .
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