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Art. 643 cod. nav. — Competenza

Testo dell'articolo

Art. 643. Competenza

L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile .

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Avv. Federico Papa
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