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Art. 1054 cod. nav. — Comunicazioni all'esercente

Testo dell'articolo

Art. 1054. Comunicazioni all'esercente

Quando il procedimento e' promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.

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Avv. Federico Papa
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