Art. 1054 cod. nav. — Comunicazioni all'esercente
Testo dell'articolo
Art. 1054. Comunicazioni all'esercente
Quando il procedimento e' promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.
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Note professionali
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