Art. 577 bis cod. nav. - Consolidamento dell'ipoteca
Testo dell'articolo
Art. 577 bis. Consolidamento dell'ipoteca
In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'[articolo 166](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-166) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia [modificato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 577 bis cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
