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Art. 577 bis cod. nav. - Consolidamento dell'ipoteca

Testo dell'articolo

Art. 577 bis. Consolidamento dell'ipoteca

In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'[articolo 166](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-166) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia [modificato] .

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