Art. 580 cod. nav. — Autorita' competente
Testo dell'articolo
Art. 580. Autorita' competente
La competenza e' determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi. Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale e' eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione e' compreso il porto di iscrizione della nave [modificato] . Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonche' di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
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