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Art. 578 cod. nav. — Inchiesta sommaria

Testo dell'articolo

Art. 578. Inchiesta sommaria

Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto. Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime, l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina. Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee [modificato] . Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e' compilato processo verbale, del quale l'autorita' inquirente, se non e' competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorita', che di tale competenza e' investita.

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Avv. Federico Papa
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