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Art. 576 cod. nav. - Collocazione degli interessi

Testo dell'articolo

Art. 576. Collocazione degli interessi

Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 2855 del codice civile , la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, e' limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualita' d'interessi.

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