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Art. 1030 cod. nav. — Pubblicita' dell'ipoteca

Testo dell'articolo

Art. 1030. Pubblicita' dell'ipoteca

Per gli effetti previsti dal codice civile , l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione . . . [modificato] . L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

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