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Art. 525 cod. nav. — Vizio occulto della nave
Testo dell'articolo
Art. 525. Vizio occulto della nave
L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.
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