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Art. 493 cod. nav. - Compenso per salvataggio di persone

Testo dell'articolo

Art. 493. Compenso per salvataggio di persone

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile da' diritto a un compenso quando l'ammontare relativo e' coperto da assicurazione ovvero quando e' stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose. Il compenso e' dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate. [modificato]

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