Art. 501 cod. nav. — Assunzione del ricupero
Testo dell'articolo
Art. 501. Assunzione del ricupero
Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e' preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, purche' entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee [modificato] .
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