In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 501 cod. nav. — Assunzione del ricupero

Testo dell'articolo

Art. 501. Assunzione del ricupero

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e' preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, purche' entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee [modificato] .

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 501 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale