In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 465 cod. nav. — Duplicati della polizza

Testo dell'articolo

Art. 465. Duplicati della polizza

Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 465 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale