Art. 465 cod. nav. — Duplicati della polizza
Testo dell'articolo
Art. 465. Duplicati della polizza
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
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