Art. 946 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 946. Mancata partenza del passeggero
Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello gia' pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi. [modificato]
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