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Art. 395 cod. nav. — Prescrizione

Testo dell'articolo

Art. 395. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e' a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio e' prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio e' a viaggio dalla fine del viaggio. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.

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Avv. Federico Papa
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