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Art. 923 cod. nav. — Determinazione dell'indennita'

Testo dell'articolo

Art. 923. Determinazione dell'indennita'

Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennita' di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative. A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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