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Art. 324 cod. nav. - Capacità dei minori di anni diciotto

Testo dell'articolo

Art. 324. Capacita' dei minori di anni diciotto

Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare puo', con il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell'esercente la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, ne' della capacita' di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

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