Art. 301 cod. nav. — Riduzione delle razioni di viveri
Testo dell'articolo
Art. 301. Riduzione delle razioni di viveri
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e' possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.
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