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Art. 298 cod. nav. — Comando della nave in navigazione

Testo dell'articolo

Art. 298. Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficolta'.

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Avv. Federico Papa
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