Art. 886 cod. nav. — Assunzione di comandante straniero all'estero
Testo dell'articolo
Art. 886. Assunzione di comandante straniero all'estero
54 Il comando di un aeromobile nazionale puo', all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita' previste nell'articolo 294. 54
Aggiornamenti
54 La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
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