Art. 291 cod. nav. — Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria
Testo dell'articolo
Art. 291. Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria
Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicita' richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
