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Art. 280 cod. nav. — Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione

Testo dell'articolo

Art. 280. Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione

Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere:

a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari;

b) gli elementi di individuazione della nave;

c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;

d) il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

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Avv. Federico Papa
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