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Art. 267 cod. nav. — Designazione di rappresentante

Testo dell'articolo

Art. 267. Designazione di rappresentante

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

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Avv. Federico Papa
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