Art. 870 cod. nav. — Esecuzione della pubblicita'
Testo dell'articolo
Art. 870. Esecuzione della pubblicita'
Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256. Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile e' immatricolato ... [modificato] . Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.
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