Art. 1262 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 1262. Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento
Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla personale aeronautico [modificato] , l'imputato puo' essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'ENAC, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie. Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1262 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
