Art. 851 cod. nav. — Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'
Testo dell'articolo
Art. 851. Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'
Il ministro per l'aeronautica puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Puo' altresi' ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del ENAC [modificato] non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
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