Art. 1257 cod. nav. — Pene disciplinari per i passeggeri
Testo dell'articolo
Art. 1257. Pene disciplinari per i passeggeri
Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
1) l'ammonimento semplice;
2) l'ammonimento pubblico;
3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.
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