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Art. 1257 cod. nav. — Pene disciplinari per i passeggeri

Testo dell'articolo

Art. 1257. Pene disciplinari per i passeggeri

Le pene disciplinari per i passeggeri sono:

1) l'ammonimento semplice;

2) l'ammonimento pubblico;

3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;

4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;

5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.

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Avv. Federico Papa
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