Art. 1255 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 1255. Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attivita' professionale nell'interno dei porti
Alle persone che esercitano un'attivita' prevista nell'articolo 68 puo' essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l'esercizio dell'attivita' nell'interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno. Nei casi piu' gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, puo' ordinare la cancellazione dai medesimi. Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali puo' essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
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