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Art. 205 cod. nav. - Atti di stato civile compilati a bordo

Testo dell'articolo

Art. 205. Atti di stato civile compilati a bordo

Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'.

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