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Art. 1197 cod. nav. - Rifiuto di cooperare al ricupero

Testo dell'articolo

Art. 1197. Rifiuto di cooperare al ricupero

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante . . . [modificato] , essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.

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