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Art. 712 cod. nav. - Collocamento di segnali

Testo dell'articolo

Art. 712. Collocamento di segnali

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione. Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'[articolo 707](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-707) compete al gestore aeroportuale. [modificato] I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

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