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Art. 1115 cod. nav. - Abbandono di pilotaggio

Testo dell'articolo

Art. 1115. Abbandono di pilotaggio

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

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