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Art. 1327 cod. nav. — Laghi internazionali

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Art. 1327. Laghi internazionali

Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionali approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.

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Avv. Federico Papa
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