Art. 1325 cod. nav. — Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata
Testo dell'articolo
Art. 1325. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.
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