Art. 1302 cod. nav. — Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie
Testo dell'articolo
Art. 1302. Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie
La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio 1943-XXI. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilita' per tali danni e' regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.
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