Art. 1290 cod. nav. — Perdita presunta
Testo dell'articolo
Art. 1290. Perdita presunta
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia piu' breve.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1290 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
