Art. 1288 cod. nav. — Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori
Testo dell'articolo
Art. 1288. Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori
Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.
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