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Art. 1288 cod. nav. — Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

Testo dell'articolo

Art. 1288. Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.

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Avv. Federico Papa
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