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Art. 1286 cod. nav. — Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

Testo dell'articolo

Art. 1286. Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal regolamento. L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validita' di tale certificato e' stabilito dal ministro per le comunicazioni.

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Avv. Federico Papa
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