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Art. 1268 cod. nav. - Delega provvisoria ai comuni

Testo dell'articolo

Art. 1268. Delega provvisoria ai comuni

Nelle localita' non collegate per via navigabile con localita' ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.

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