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Art. 994 cod. nav. - Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

Testo dell'articolo

Art. 994. Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

L'autorita' aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste. Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorita', o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorita' medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennita' e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.

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